
L’articolo 237 del Codice civile stabilisce un meccanismo di divorzio basato su un riscontro obiettivo: l’alterazione definitiva del vincolo coniugale. Nessuna colpa da dimostrare, nessun consenso reciproco da ottenere. Il contenzioso si sposta quindi sulla prova della separazione e, sempre di più, sulle conseguenze patrimoniali della pronuncia.
Prova della separazione: il vero terreno contenzioso dell’articolo 238
L’articolo 238 del Codice civile condiziona il divorzio per alterazione definitiva del vincolo coniugale a una cessazione della comunità di vita da almeno un anno dalla data della richiesta. Il principio sembra semplice. In pratica, osserviamo che quasi tutte le contestazioni riguardano la cronologia e la materialità di questa separazione.
Il giudice delle questioni familiari richiede elementi tangibili. Ricevute di affitto distinte, attestazioni di persone vicine, estratti conto bancari che mostrano domiciliazioni separate, contratti di assicurazione sulla casa a indirizzi diversi: tutto converge verso la dimostrazione di una rottura effettiva della vita comune. Una semplice incomprensione sotto lo stesso tetto non è sufficiente, a meno di provare una separazione di fatto all’interno dell’abitazione coniugale (stanze separate, assenza totale di vita condivisa).
Recenti decisioni del tribunale giudiziario di Tolosa e del tribunale giudiziario di Nîmes, emesse a luglio 2026, confermano questo approccio. I giudici ricordano che il divorzio è pronunciato non appena la separazione è accertata sulla base degli articoli 237 e 238. Il dibattito non verte mai sul consenso del coniuge convenuto: riguarda la realtà e la durata della separazione.
Per ben comprendere l’articolo 237 del codice civile, è necessario tenere a mente che questa base è stata concepita come una via di uscita unilaterale dal matrimonio, indipendente da qualsiasi colpa.

Danni dell’articolo 266: il contenzioso patrimoniale che prende piede
La pronuncia del divorzio per alterazione definitiva del vincolo coniugale non estingue la questione risarcitoria. L’articolo 266 del Codice civile consente al coniuge convenuto di ottenere danni per le conseguenze di particolare gravità subite a causa della dissoluzione del matrimonio.
La Corte di cassazione ha riaffermato in una sentenza del 19 novembre 2025 che questa indennità è distinta dal danno legato alla separazione stessa. Non si confonde con una riparazione generale del conflitto coniugale. Il coniuge che subisce il divorzio deve caratterizzare un danno specifico legato alla pronuncia, non semplicemente invocare il dolore della rottura.
Questa distinzione ha implicazioni procedurali dirette. L’articolazione tra l’articolo 266 e l’articolo 1240 del Codice civile (responsabilità civile di diritto comune) rimane un punto di attrito regolare. L’articolo 266 copre il danno derivante dalla dissoluzione del matrimonio. L’articolo 1240 può essere mobilitato per fatti colposi precedenti, indipendenti dal divorzio stesso. Confondere le due basi indebolisce la richiesta.
Cosa si aspetta concretamente il giudice
Il convenuto che richiede danni sulla base dell’articolo 266 deve dimostrare tre elementi:
- Un danno di particolare gravità, materiale o morale, direttamente causato dalla rottura del vincolo matrimoniale
- Un nesso di causalità tra la pronuncia del divorzio e questo danno, distinto dalle conseguenze ordinarie di qualsiasi separazione
- L’assenza di compensazione di questo danno attraverso altri meccanismi (prestazione compensativa, liquidazione del regime matrimoniale)
Si raccomanda di preparare questa richiesta fin dall’introduzione dell’istanza, con documenti quantificati e un argomento separato dalla richiesta di prestazione compensativa.
Articolazione con il divorzio per colpa: strategia di domanda riconvenzionale
Un coniuge citato in divorzio per alterazione definitiva del vincolo coniugale può formulare una domanda riconvenzionale di divorzio per colpa. Questa possibilità, prevista dall’articolo 245-2 del Codice civile, modifica la dinamica procedurale.
Il giudice esamina quindi le due richieste. Se la colpa è caratterizzata, il divorzio può essere pronunciato per torti esclusivi del richiedente iniziale, anche se la separazione di un anno è acquisita. Questo ribaltamento cambia le conseguenze patrimoniali, in particolare l’accesso ai danni e le condizioni della prestazione compensativa.
La strategia riconvenzionale presuppone di raccogliere prove solide di colpa (violenza, adulterio, grave inadempimento degli obblighi matrimoniali) prima dell’udienza di orientamento. Un reclamo vago o tardivo sarà scartato.
Violenza coniugale e scelta della base
La questione della violenza coniugale incrocia sempre di più il contenzioso del divorzio per alterazione del vincolo coniugale. Una vittima di violenza può scegliere tra il divorzio per colpa e il divorzio per alterazione, a seconda della sua situazione probatoria e delle sue priorità.
- Il divorzio per colpa consente di far riconoscere le violenze e di ottenere la pronuncia per torti esclusivi del coniuge violento, con conseguenze risarcitorie rafforzate
- Il divorzio per alterazione evita di dover raccontare le violenze in dettaglio davanti al tribunale, il che può essere preferibile per motivi psicologici
- Le due basi possono coesistere: una domanda principale per alterazione e una domanda sussidiaria per colpa, o viceversa
La scelta della base dipende dalla solidità del dossier probatorio e dalla capacità della vittima di affrontare un dibattito contraddittorio sui fatti di violenza.

Termine di separazione e riforma del 2019: cosa è cambiato nella procedura
Prima della legge del 23 marzo 2019, applicabile dal 1° gennaio 2021, il termine di separazione richiesto per fondare un divorzio sull’alterazione definitiva del vincolo coniugale era di due anni. Questo termine è stato ridotto a un anno, il che ha meccanicamente ampliato l’accesso a questa procedura.
La riduzione del termine ha anche modificato le strategie dilatorie. Sotto il vecchio regime, un coniuge poteva sperare di scoraggiare il richiedente giocando sulla durata. Con un termine di un anno, la finestra di manovra si riduce. Il convenuto che rifiuta il divorzio non può più contare sul tempo come leva principale.
La procedura si svolge davanti al giudice delle questioni familiari, tramite citazione o richiesta congiunta. Ogni coniuge deve essere rappresentato da un avvocato. Il giudice verifica la realtà della separazione, decide sulle misure provvisorie (residenza dei figli, alimenti, godimento dell’abitazione) e poi pronuncia il divorzio se le condizioni sono soddisfatte.
Il divorzio per alterazione definitiva del vincolo coniugale rimane l’unica via che consente a un coniuge di ottenere il divorzio senza accordo dell’altro e senza prova di colpa. La sua forza risiede nel suo carattere obiettivo. La sua difficoltà risiede nella rigorosità probatoria richiesta dai giudici riguardo al fatto e alla durata della separazione.